Corigliano 43.8, il Comune impugna anche il decreto MASE: il ricorso al TAR prosegue

Affidato ad un avvocato del Foro di Lecce l’incarico di presentare motivi aggiunti contro la VIA statale favorevole. Senza la nuova impugnazione, il ricorso già pendente rischierebbe di diventare improcedibile

Il Comune di Corigliano d’Otranto prosegue la battaglia giudiziaria contro il progetto agrivoltaico “Corigliano 43.8”.

Con la determinazione del Settore Affari generali n. 235, registro generale n. 578 del 14 luglio 2026, il Comune ha affidato ad un avvocato del Foro di Lecce la rappresentanza dell’Ente nel giudizio pendente davanti al TAR di Lecce e, soprattutto, l’incarico di impugnare con motivi aggiunti il decreto direttoriale n. 318 del 21 maggio 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Il decreto ministeriale ha concluso con esito positivo, seppure accompagnato da prescrizioni e raccomandazioni, la procedura statale di Valutazione di impatto ambientale relativa all’impianto proposto dalla società ARNG Solar XI S.r.l. Il progetto prevede una potenza di 54,40 MW e opere che interessano Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Seclì, Aradeo, Galatone e Galatina.

È opportuno precisare che il provvedimento del MASE è un decreto di VIA favorevole. Non è quindi corretto confonderlo, senza ulteriori verifiche, con l’esaurimento di ogni successivo titolo necessario alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Tuttavia, il decreto rappresenta un atto decisivo dell’iter e deve essere contestato direttamente per evitare che il ricorso già avviato perda efficacia.

Dal ricorso al Presidente della Repubblica al TAR di Lecce

La vicenda giudiziaria era iniziata dopo la determinazione regionale n. 660 del 29 ottobre 2024, con la quale la Regione Puglia aveva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinandolo alla verifica del rispetto delle Linee guida in materia di agrivoltaico.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 3 febbraio 2025, il Comune di Corigliano d’Otranto aveva deciso di impugnare l’atto regionale. L’incarico era stato inizialmente affidato all’avvocato Sergio De Giorgi, che aveva notificato e depositato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’azione venne successivamente trasposta davanti al TAR di Lecce, dove il giudizio risulta iscritto al numero 624/2025.

A seguito della sopravvenuta indisponibilità dell’avvocato De Giorgi, il Comune aveva affidato la prosecuzione del contenzioso all’avvocato Giovanni Pisanò. Quest’ultimo, dopo la pubblicazione del decreto MASE del maggio 2026, ha però comunicato di non voler assumere anche l’incarico relativo alla nuova impugnazione per sopravvenute valutazioni professionali.

Il Comune ha quindi individuato un terzo professionista, del Foro di Lecce, ritenuto in possesso delle competenze necessarie in relazione alla materia ambientale e amministrativa oggetto del contenzioso.

Perché i motivi aggiunti sono indispensabili

Il passaggio più rilevante della determina non riguarda soltanto il cambio del legale.

Il Comune afferma espressamente che il decreto MASE n. 318/2026 deve essere impugnato mediante motivi aggiunti nell’ambito del giudizio già pendente davanti al TAR. In caso contrario, secondo quanto riportato nell’atto, si rischierebbero «l’improcedibilità del ricorso già proposto» e «l’inammissibilità delle censure medio tempore formulate».

Il motivo è comprensibile: il ricorso originario contestava il precedente giudizio ambientale espresso dalla Regione Puglia. Nel frattempo, però, è intervenuto il successivo decreto statale che ha concluso positivamente la VIA. Limitarsi a contestare soltanto l’atto regionale avrebbe potuto lasciare intatto il nuovo provvedimento ministeriale e rendere priva di utilità concreta l’azione già avviata.

Con i motivi aggiunti, invece, il Comune potrà estendere formalmente il giudizio al decreto MASE e sottoporre al TAR anche le questioni emerse nel procedimento statale.

La nuova impugnazione non rappresenta quindi un ricorso separato e completamente autonomo, ma l’aggiornamento necessario del contenzioso già in corso.

Restano aperte tutte le questioni ambientali e paesaggistiche

Il ricorso non costituisce, naturalmente, una garanzia di annullamento del decreto. Sarà il TAR a valutare la fondatezza delle contestazioni, la completezza dell’istruttoria e la legittimità dei provvedimenti impugnati.

Restano però sul tavolo le questioni già evidenziate durante il procedimento: il rapporto con il PPTR, la tutela del paesaggio rurale, il sistema delle masserie, le visuali territoriali, gli interessi archeologici, la continuità effettiva dell’attività agricola e gli impatti cumulativi prodotti dalla concentrazione di più impianti nello stesso quadrante.

Negli atti pubblicati dal MASE risultano presenti sia il parere del Comune di Corigliano d’Otranto sia le osservazioni presentate dal Forum Amici del Territorio E.T.S. È inoltre presente il successivo parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura.

Il progetto interessa circa 72 ettari in località Appidè. Considerando anche gli impianti Sorgenia e Bardoscia2, nel ristretto quadrante rurale compreso tra Masseria Astore, Masseria Le Lame e Masseria Appidè la superficie complessivamente coinvolta dagli interventi fotovoltaici e agrivoltaici si avvicina a 100 ettari.

Non siamo quindi davanti a un singolo progetto isolato, ma a una trasformazione territoriale che deve essere valutata anche nella sua dimensione complessiva.

Corigliano ha scelto di difendersi. E Cutrofiano?

La determina del 14 luglio rende chiara la posizione istituzionale del Comune di Corigliano d’Otranto: l’Ente intende mantenere in vita il ricorso e contestare anche il nuovo decreto ministeriale.

È un fatto amministrativo e politico significativo.

Il Comune non si è limitato a manifestare contrarietà, ma ha assunto una deliberazione, impegnato risorse pubbliche e promosso un’azione giudiziaria finalizzata alla tutela dei propri interessi territoriali.

La stessa questione interessa direttamente Cutrofiano, sia per la vicinanza dell’impianto al confine comunale sia perché parte delle opere di connessione attraversa il suo territorio. Per questo il Forum Amici del Territorio E.T.S. ha già chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto e una valutazione formale dell’opportunità di intervenire o coordinarsi con il Comune di Corigliano d’Otranto, non colta dall’amministrazione di Cutrofiano.

La nuova determina dimostra che i termini processuali e gli atti sopravvenuti richiedono decisioni tempestive, non semplici dichiarazioni.

Corigliano ha scelto di proseguire la difesa del territorio davanti al giudice amministrativo. Ora occorre comprendere quale posizione intendano assumere Cutrofiano, finora abbiamo sentito solo chiacchere di poco conto.

La transizione energetica è necessaria, ma non può trasformarsi nell’occupazione indiscriminata delle campagne storiche del Salento. Il tema non è essere favorevoli o contrari alle energie rinnovabili. Il tema è stabilire dove possano essere realizzate, con quali dimensioni, con quali reali attività agricole e con quale rispetto del paesaggio, della pianificazione e delle comunità locali.

Il ricorso al TAR servirà proprio a verificare se, nel caso di “Corigliano 43.8”, questi interessi siano stati realmente e adeguatamente considerati.