Ex “Ugento e Li Foggi”, ricorso vinto anche senza avvocato: il Comune può sgravare molti Cittadini da un tributo ingiusto


 

Incipit per i candidati alle elezioni amministrative

“Le prossime elezioni amministrative rappresentano un passaggio decisivo e, da oggi, nessun candidato potrà più dire di non sapere: la sentenza e la perizia commissionata dal Comune impongono una scelta netta e non rinviabile. Chiediamo ai candidati Sindaco e Consiglieri di assumersi pubblicamente, senza ambiguità, l’impegno di difendere Cutrofiano da un’imposizione consortile priva di qualunque beneficio reale, promuovendo con urgenza tutti gli atti tecnici e politici necessari per ottenere lo sgravio per la maggior parte del territorio comunale. Perché è proprio su questa vicenda che si misura la credibilità di una futura Amministrazione: stare davvero dalla parte dei cittadini, oppure continuare a lasciare spazio a carrozzoni mangiasoldi che gravano ingiustamente sulle famiglie e sul territorio.”

Come Associazione abbiamo ritenuto necessario approfondire la fondatezza del presupposto impositivo dell’ex Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi”, oggi confluito nel nuovo soggetto denominato “Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia”. Da anni, infatti, numerosi cittadini del territorio di Cutrofiano ricevono cartelle esattoriali relative al cosiddetto contributo consortile, un tributo che dovrebbe essere giustificato esclusivamente dalla presenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica rispetto ai singoli immobili e il Giudice tributario ci ha dato ragione.

Il punto centrale della questione è proprio questo: la normativa e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contributo consortile non possa essere preteso in maniera generalizzata, ma soltanto quando l’immobile assoggettato al tributo tragga un concreto vantaggio dall’attività del Consorzio. Nel caso specifico oggetto del nostro ricorso, l’immobile si trova nell’agro di Cutrofiano e, come vedremo, non riceve alcun beneficio reale dalle opere consortili.

Abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa anche per verificare la possibilità, prevista dall’ordinamento, di proporre ricorso senza l’assistenza di un legale. L’articolo 12 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina il processo tributario, consente infatti alle parti di stare in giudizio personalmente, senza patrocinio tecnico, nelle controversie di valore fino a tremila euro. Si tratta di una facoltà importante, che permette al cittadino di tutelarsi autonomamente, purché il valore della lite rientri nei limiti stabiliti dalla norma.

Sfruttando questa possibilità, abbiamo predisposto e presentato un ricorso contro una cartella esattoriale notificata nel 2023 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto dell’ex Consorzio “Ugento e Li Foggi”, relativa al pagamento di euro 85,88. È evidente che per importi così contenuti, nella maggior parte dei casi, non è economicamente conveniente intraprendere un giudizio, poiché in caso di soccombenza si rischierebbe di sostenere spese processuali ben superiori rispetto alla somma richiesta. Tuttavia, il nostro obiettivo non era limitato alla singola cartella, ma mirava a comprendere se vi fossero margini giuridici concreti per contestare un tributo ritenuto ingiusto, soprattutto in assenza di qualsiasi beneficio territoriale.

La redazione del ricorso è stata possibile grazie all’utilizzo di diverse fonti tecniche e giuridiche, tra cui un elemento decisivo: la perizia tecnica redatta dal geologo dottor Francesco Ligori, incaricato dal Comune di Cutrofiano con determina dirigenziale n. 234/680 del 09 agosto 2016, durante l’Amministrazione Rolli. Tale relazione, frutto di un’accurata indagine anche svolta direttamente sul posto, aveva già accertato che numerose particelle catastali del territorio comunale non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dall’azione del Consorzio.

Il ricorso è stato notificato sia all’Agenzia delle Entrate – Riscossione sia al Consorzio e successivamente depositato tramite il portale del Processo Tributario Telematico, con il pagamento del contributo unificato tributario pari a euro 30,00. È innegabile che, per chi non ha familiarità con strumenti digitali come SPID, PEC, firma elettronica e piattaforme telematiche, la procedura possa apparire complessa, ma con un’attenta lettura delle istruzioni e con un minimo di tenacia è possibile superare le difficoltà operative.

Dopo il deposito, la parte resistente si è costituita in giudizio tramite un proprio legale, presentando le controdeduzioni, ed è stato assegnato il giudice competente. I tempi del processo tributario variano in base al carico del Tribunale: nel nostro caso, l’udienza è stata fissata dopo circa dodici mesi dalla presentazione del ricorso. La decisione è stata comunicata subito dopo la camera di consiglio, mentre la sentenza completa delle motivazioni è stata depositata nei mesi successivi.

Il ricorso è stato accolto e la vittoria, sebbene non scontata, assume un valore che va ben oltre il singolo caso. La parte più rilevante della pronuncia riguarda infatti le motivazioni con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, Sezione 3, ha riconosciuto l’insussistenza del beneficio diretto e specifico necessario a fondare la pretesa impositiva del Consorzio.

Nella sentenza n. 162/2026, pronunciata all’udienza del primo ottobre 2025, il giudice ha evidenziato: “…omissis… , venendo al punto cruciale, che investe la asserita insussistenza del beneficio specifico e diretto per gli immobili oggetto della pretesa impositiva, va rilevato che il ricorrente, a sostegno del suo assunto, ha depositato la relazione redatta dal geologo dr. Ligori, che, su incarico conferitogli con determina del Dirigente del Settore Tecnico di Cutrofiano (Le) n. 234/680 del 09.08.2016, ha accertato che le particelle catastalmente individuate, …omissis…, oggetto del ricorso, non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dall’azione del Consorzio.

Le conclusioni cui è pervenuto il dr. Ligori sono attendibili e persuasive in quanto frutto di un’accurata indagine, condotta anche in loco, e, peraltro, risultano supportate da idonea documentazione (v. relazione in atti).

Inoltre, non può trascurarsi che il predetto professionista ha agito su impulso, non già del contribuente, ma del Comune di Cutrofiano, ente terzo, che si è determinato a tanto in ragione delle sue prerogative e funzioni pubblicistiche.

A fronte di tali risultanze, non può ritenersi che il Consorzio abbia ottemperato all’onere probatorio di cui è gravato, in qualità di ente impositore e, pertanto, il ricorso può trovare accoglimento.”

Conclusioni

La pronuncia rafforza dunque il principio già espresso dall’articolo 18 della Legge Regionale Puglia n. 4/2012, secondo cui per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito delle opere di bonifica. In assenza di tale vantaggio, il contributo non è dovuto.

Questa vicenda dimostra con chiarezza come l’Amministrazione comunale possa svolgere un ruolo determinante per esonerare moltissimi cittadini dal pagamento di un tributo ingiusto, soprattutto in una fase delicata come quella attuale, in cui si sta elaborando il nuovo piano di classifica del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia. È proprio in questo contesto che diventa fondamentale aggiornare e consolidare gli studi idraulici e le relazioni tecniche già esistenti, al fine di fornire alla Regione e al Consorzio elementi oggettivi per escludere dal tributo gran parte del territorio comunale di Cutrofiano, stimabile intorno al novanta per cento.