Incipit per i candidati alle elezioni amministrative
“Le prossime elezioni amministrative rappresentano un passaggio decisivo e, da oggi, nessun candidato potrà più dire di non sapere: la sentenza e la perizia commissionata dal Comune impongono una scelta netta e non rinviabile. Chiediamo ai candidati Sindaco e Consiglieri di assumersi pubblicamente, senza ambiguità, l’impegno di difendere Cutrofiano da un’imposizione consortile priva di qualunque beneficio reale, promuovendo con urgenza tutti gli atti tecnici e politici necessari per ottenere lo sgravio per la maggior parte del territorio comunale. Perché è proprio su questa vicenda che si misura la credibilità di una futura Amministrazione: stare davvero dalla parte dei cittadini, oppure continuare a lasciare spazio a carrozzoni mangiasoldi che gravano ingiustamente sulle famiglie e sul territorio.”
Come Associazione abbiamo ritenuto necessario approfondire la fondatezza del presupposto impositivo dell’ex Consorzio di bonifica “Ugento e Li Foggi”, oggi confluito nel nuovo soggetto denominato “Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia”. Da anni, infatti, numerosi cittadini del territorio di Cutrofiano ricevono cartelle esattoriali relative al cosiddetto contributo consortile, un tributo che dovrebbe essere giustificato esclusivamente dalla presenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica rispetto ai singoli immobili e il Giudice tributario ci ha dato ragione.
Il punto centrale della questione è proprio questo: la normativa e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contributo consortile non possa essere preteso in maniera generalizzata, ma soltanto quando l’immobile assoggettato al tributo tragga un concreto vantaggio dall’attività del Consorzio. Nel caso specifico oggetto del nostro ricorso, l’immobile si trova nell’agro di Cutrofiano e, come vedremo, non riceve alcun beneficio reale dalle opere consortili.
Abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa anche per verificare la possibilità, prevista dall’ordinamento, di proporre ricorso senza l’assistenza di un legale. L’articolo 12 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina il processo tributario, consente infatti alle parti di stare in giudizio personalmente, senza patrocinio tecnico, nelle controversie di valore fino a tremila euro. Si tratta di una facoltà importante, che permette al cittadino di tutelarsi autonomamente, purché il valore della lite rientri nei limiti stabiliti dalla norma.
Sfruttando questa possibilità, abbiamo predisposto e presentato un ricorso contro una cartella esattoriale notificata nel 2023 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto dell’ex Consorzio “Ugento e Li Foggi”, relativa al pagamento di euro 85,88. È evidente che per importi così contenuti, nella maggior parte dei casi, non è economicamente conveniente intraprendere un giudizio, poiché in caso di soccombenza si rischierebbe di sostenere spese processuali ben superiori rispetto alla somma richiesta. Tuttavia, il nostro obiettivo non era limitato alla singola cartella, ma mirava a comprendere se vi fossero margini giuridici concreti per contestare un tributo ritenuto ingiusto, soprattutto in assenza di qualsiasi beneficio territoriale.
La redazione del ricorso è stata possibile grazie all’utilizzo di diverse fonti tecniche e giuridiche, tra cui un elemento decisivo: la perizia tecnica redatta dal geologo dottor Francesco Ligori, incaricato dal Comune di Cutrofiano con determina dirigenziale n. 234/680 del 09 agosto 2016, durante l’Amministrazione Rolli. Tale relazione, frutto di un’accurata indagine anche svolta direttamente sul posto, aveva già accertato che numerose particelle catastali del territorio comunale non ricevono alcun beneficio diretto e specifico dall’azione del Consorzio.
Il ricorso è stato notificato sia all’Agenzia delle Entrate – Riscossione sia al Consorzio e successivamente depositato tramite il portale del Processo Tributario Telematico, con il pagamento del contributo unificato tributario pari a euro 30,00. È innegabile che, per chi non ha familiarità con strumenti digitali come SPID, PEC, firma elettronica e piattaforme telematiche, la procedura possa apparire complessa, ma con un’attenta lettura delle istruzioni e con un minimo di tenacia è possibile superare le difficoltà operative.
Dopo il deposito, la parte resistente si è costituita in giudizio tramite un proprio legale, presentando le controdeduzioni, ed è stato assegnato il giudice competente. I tempi del processo tributario variano in base al carico del Tribunale: nel nostro caso, l’udienza è stata fissata dopo circa dodici mesi dalla presentazione del ricorso. La decisione è stata comunicata subito dopo la camera di consiglio, mentre la sentenza completa delle motivazioni è stata depositata nei mesi successivi.
Il ricorso è stato accolto e la vittoria, sebbene non scontata, assume un valore che va ben oltre il singolo caso. La parte più rilevante della pronuncia riguarda infatti le motivazioni con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, Sezione 3, ha riconosciuto l’insussistenza del beneficio diretto e specifico necessario a fondare la pretesa impositiva del Consorzio.
