Statuto


Forum Amici del Territorio - ONLUS

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS

FORUM AMICI DEL TERRITORIO – ONLUS

 

TITOLO  

ART. 1

(Denominazione – sede)

  1. E’ costituita l’Associazione “FORUM AMICI DEL TERRITORIO ONLUS” una libera Associazione di fatto, apartitica ed indipendente con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
  2. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  3. L’Associazione ha la sede legale in Cutrofiano (Le) alla via Giuseppe Verdi, n. 16.

 

TITOLO II

 

ART. 2

(Scopo- Oggetto)

  1. L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sussidiarietà prevista dall’art.118 della Costituzione Italiana.
  2. Scopo dell’Associazione (anche ai sensi dell’art. 10 del decreto 460/97) è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con l’esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), tutela della salute collettiva, tutela dei diritti civili e promozione e valorizzazione delle cose di interesse, artistico e storico.
  3. Per perseguire tale scopo l’Associazione svolge le seguenti attività:
  4. Promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale e una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
  5. Perseguire la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, dell’ambiente;
  6. Intervenire nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell’ambiente ed all’equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
  7. Produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
  8. Svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti allo scopo sociale;
  9. Promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;
  10. Promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei Cittadini, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente;
  11. Stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
  12. Promuovere e svolgere l’attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell’ambiente, nel quadro delle leggi Regionali, Nazionale, Comunitarie e internazionali vigenti;
  13. Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei giudizi civili.
  14. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

 

TITOLO III

 

ART. 3

(Soci)

  1. Il numero dei soci è illimitato.
  2. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
  3. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

  1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
  2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
  3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
  4. Il giudizio di accoglimento del Consiglio Direttivo, deve sempre essere motivato e contro il medesimo è ammesso appello all’assemblea dei soci.
  5. In caso di rigetto della domanda dopo l’iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

 

ART. 5

  1. La qualifica di socio dà diritto:
  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo, con i limiti previsti dall’Art.18.
  1. I soci sono tenuti:
  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento del contributo associativo annuale.

 

ART. 6

  1. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
  2. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ART. 7

(Recesso – Esclusione)

  1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

 

ART. 8

  1. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta di cancellazione dal libro soci.
  2. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
  3. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  4. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  5. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
  6. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
  7. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

 

ART. 9

  1. Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.
  2. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

 

TITOLO IV

 

ART. 10

(Risorse economiche – Fondo Comune)

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  2. quote e contributi degli associati;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  11. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
  12. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  13. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

(Esercizio Sociale)

  1. L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO V

 

ART. 12

(Organi dell’Associazione)

  1. Sono organi dell’Associazione:
  2. l’Assemblea degli associati;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Presidente;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

 

ART. 13

(Assemblea)

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

 

ART. 14

  1. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
  2. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
  3. elezione del Consiglio direttivo;
  4. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  5. approvazione delle proposte e dei programmi dell’attività da svolgere;
  6. approvazione di eventuali Regolamenti;
  7. deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

 

ART. 15

  1. L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

ART. 16

  1. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e comunicata con una delle seguenti modalità: lettera, e-mail, fax, SMS, WhatsApp o altri sistemi simili e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che potrà avvenire nello stesso giorno dalla prima convocazione.
  2. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
  3. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
  4. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
  5. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
  6. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.
  7. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
  8. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
  9. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

 

ART. 17

  1. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
  2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale ove possibile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

ART. 18

(Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra i soci fondatori, i soci iscritti da più di un anno e i nuovi soci con speciale deroga stabilita dall’Assemblea.
  2. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è determinato dalla stessa Assemblea.
  3. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  4. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
  6. La convocazione comunicata con una delle seguenti modalità: lettera, e-mail, fax, SMS, WhatsApp o altri sistemi simili. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
  7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto ove possibile, il relativo verbale.
  8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
  9. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  10. redigere il rendiconto economico – finanziario;
  11. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  12. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  13. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  14. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  15. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  16. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

 

ART. 19

  1. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
  2. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
  3. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
  4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

ART. 20

(Presidente)

  1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
  2. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
  3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
  4. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

ART. 21

(Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

  1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
  2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

TITOLO VI

 

ART. 22

(Scioglimento)

  1. L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
  2. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  3. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
  4. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

ART. 23

(Clausola compromissoria)

  1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
  2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

 

ART.25

(Norma finale)

  1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.