Forum Amici del Territorio

La costruzione dell’impianto sperimentale per l’inertizzazione dell’eternit con il siero del latte, non è opportuno, specialmente in quel sito.


 

Tanti i dubbi e le perplessità, per un impianto industriale sperimentale, che prevede l’inertizzazione dell’eternit con il siero del latte, ubicato nel territorio di Melpignano a pochi passi da Cutrofiano.

La produzione di Magnesio allo stato puro, elemento altamente infiammabile e lo smaltimento non previsto nel progetto delle scorie e impurità, quali vernici e altre sostanze quasi sempre ricoprenti le onduline di eternit, determinano serie preoccupazioni sull’effettiva sicurezza dell’impianto sperimentale.

Il processo certificato solo in laboratori in un ambiente piccolo e isolato, con materie prime controllate e pulite, non sempre può essere replicato senza conseguenze in larga scala nella filiera industriale.

La non idoneità del sito individuato alla costruzione dell’impianto sperimentale è palese a tutti, tranne che ai proponenti .

Fa specie inoltre, che un Comune fino ad oggi virtuoso e attento all’ambiente come Melpignano, si stia imbarcando in un progetto azzardato, senza peraltro che vi siano le condizioni di assoluta sicurezza, comprovate da esperienze certificate sul campo industriale.

Per questo, anche il Forum Amici del Territorio chiede di fermare questo progetto sperimentale, perché INOPPORTUNO.

 

Di seguito le nostre osservazioni al progetto:

 

Forum Amici del Territorio

Forum Amici del Territorio

Alla cortese attenzione:

 

dell’ufficio V.I.A. Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce;

del Sig. Sindaco di Melpignano (Le);

dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente del Comune di Melpignano (Le);

dei Consiglieri Comunali di Melpignano (Le);

e.p.c.

al Sig. Sindaco di Maglie (Le);

al Sig. Sindaco di Cutrofiano (Le);

al Sig. Sindaco di Corigliano d’Otranto (Le).

– LORO SEDI  –

 

Oggetto:   Osservazioni all’istanza per il parere di Assoggettabilità a VIA, ai sensi della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al “Progetto di realizzazione di Impianto di trasformazione manufatti in cemento amianto” in Comune di Melpignano (Le), presentata dalla società Project Resource Asbestos s.r.l. con sede in Cavallino (Le) alla via Beatrice Acquaviva D’Aragona n.5 Zona PIP.

PREMESSO

  • che il Forum Amici del Territorio, comitato di cittadini di Cutrofiano (Le), con sede in via Foggia n. 13 C/o Chiesa San Giuseppe, rappresentato dal sottoscritto Presidente Gianfranco Pellegrino, residente #####, è portatore di interesse per la tutela del Paesaggio e del Territorio, così come riportato nel proprio Statuto;
  • che l’impianto in oggetto, interesserà anche il Comune di Cutrofiano (Le), perché ubicato a soli 800 metri dal suo confine (Figura 1);
(Figura 1) Ubicazione.

CONSIDERATO 

  • che il Forum Amici del Territorio, non ha potuto prendere visione degli elaborati tecnici di progetto, in quanto, la sezione pratiche VIA del sito web della Provincia di Lecce, autorità competente per il rilascio del parere in oggetto, è offline da Agosto 2014 (Figura 2);

(Figura 2) Sezione Pratiche VIA, del sito Web Provincia di Lecce offline da Agosto 2014.

 

  • che per le cause di cui al punto precedente, non sono state soddisfatte le seguenti condizione previste dal primo e dall’ultimo periodo del comma 2, Art.20 “Verifica di assoggettabilità” del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:

–       non è stata data compiuta pubblicitàcome invece prescritto dal primo periodo del succitato comma 2, che recita: “2. Dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e’ dato sintetico avviso  nel  sito  web  dell’autorità  competente. …”;

–       non sono stati pubblicati o resi visibili online i documenti del progetto in esame, nei modi prescritti dall’ultimo periodo del succitato comma 2, che recita: ”… .L’intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio  preliminare  ambientale  sono   pubblicati   nel   sito   web dell’autorità competente.”;

CONSTATATO

  • che il terreno su cui dovrà sorgere l’impianto in oggetto è di proprietà del Comune di Melpignano (Le);
  • che i contratti attivi, produttivi di un’entrata per l’amministrazione, sono disciplinati principalmente dalla legge di contabilità dello Stato (R.D. 2440/1923) e dal relativo regolamento attuativo (R.D. 827/1924), ne consegue che l’alienazione, la locazione o altre forme di affidamento di un immobile di proprietà di un Ente Pubblico, può essere effettuata solo mediante l’esperimento di idonea procedura concorrenziale per consentire a tutti i potenziali aspiranti di parteciparvi ed esprimere la propria offerta. Pertanto, è conseguentemente illegittimo l’affidamento del contratto di un immobile pubblico effettuato in via diretta, in violazione delle minime regole di trasparenza e l’omissione della gara comporta la nullità del contratto per contrasto con norme imperative. (in Rif. Sent. n. 00878/2008 T.A.R. Abruzzo,).
  • che per i motivi di cui ai due punti precedenti, la società privata proponete, Project Resource Asbestos s.r.l. con sede in Cavallino (Le), non avrebbe i requisiti necessari a richiedere il parere si assoggettabilità a VIA, perché non in possesso di nessun titolo che possa attestare con certezza la disponibilità del terreno interessato dal progetto, di esclusiva proprietà comunale.

 

Il Forum Amici del Territorio per quanto su considerato e constatato,

CHIEDE

 

alle SS.VV. che l’istanza in oggetto venga annullata o respinta, perché formalmente viziata per i motivi succitati.

Si osserva inoltre, che l’area indicata come sito per la costruzione dell’impianto in esame, tipizzato nel nuovo PUG comunale come “F3 – Area per impianti tecnologici”, ricade completamente in Ambito Territoriale Esteso a valore rilevante (“B”),del PUTT/p Regionale vigente. (Figura 3).

(Figura 3) PUTT/p, Ambito Territoriale Esteso a valore rilevante “B”.

Per questo motivo, il terreno è assoggettato alle prescrizioni e ai limiti previsti dalle N.T.A. del PUTT/p, non potendosi applicare per la sua tipizzazione, le deroghe di cui all’Art.1.03 delle stesse Norme Tecniche di Attuazione, come segue:

–       punto 1.2 ART.2.01 delle N.T.A. “DEFINIZIONI”, TITOLO   II – AMBITI TERRITORIALI ESTESI – “valore rilevante (“B”), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;”;

–       punto 1.2 ART.2.02 delle N.T.A. “INDIRIZZI DI TUTELA”, – “negli ambiti di valore rilevante “B”: conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse  attraverso la eliminazione  dei detrattori  e/o la  mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;”;

–       punto 2.2 ART.3.05 delle N.T.A.  “DIRETTIVE DI TUTELA”, – “negli ambiti territoriali di valore rilevante (“B” dell’art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto  l’assetto  geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in  esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;”;

–       punto 3.2 dello stesso articolo, – “negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante (“B” art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art.3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;”;

–       punto 4.1 dello stesso articolo“negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (“A”dell’art.2.01) e di valore rilevante (“B”), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;” .

La definizione di ATE con valore rilevante “B”(punto 1.2 Art.2.01 delle N.T.A), chiarisce in maniera inequivocabile, che le aree sono assoggettate agli indirizzi e alle direttive di tutela, anche “…senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”, come nel caso di specie.

Nelle zona infatti, sussistono condizioni di più beni costitutivi, sia geomorfologici con la presenza di innumerevoli doline e vore, che culturali con la presenza di Masserie di notevole rilevanza storica; quali “Corti Droso”, “Monaci”, “Francavilla picc.la”, “S. Biagio”, “Torremozza” ed altre, la prima a meno di 500 metri.

Il sito interessato inoltre, è incluso totalmente nel bellissimo paesaggio rurale di macchia mediterranea, all’interno del “Parco Polifunzionale dei Paduli”, zona tutelata dalla Regione Puglia, quale Area Non Idonea FER DGR2122

(Regolamento Attuativo Regionale 30 dicembre 2012, n. 24).

(Figura 4). Interazione con il Parco Polifunzionale dei Paduli, Aree Non Idonee FER DGR2122.

Questi ulteriori elementi evidenziano oltretutto, la non idoneità dell’area per la costruzione dell’impianto industriale sperimentale in oggetto, altamente invasivo nel contesto paesaggistico e ambientale in cui si colloca.

Cordiali saluti.

Cutrofiano, 18/10/2014

 

Gianfranco Pellegrino

(Presidente Forum Amici del Territorio)