Piano Faunistico Venatorio ZAC

Intervento del Forum al Consiglio Comunale del 3 agosto 2016, cava Movit.


 Dette zone Z.A.C. sono destinate, in tutto l’arco dell’anno, all’addestramento e a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria, limitatamente alle specie cacciabili, con l’uso delle armi da fuoco ad anima liscia, disciplinato dall’art. 21 della legge 11.02.1992.

Per tale motivo la nuova cava di calcarenite in progetto, risulta essere incompatibile con le attività cinofile e venatorie svolte nella Z.A.C., quest’ultima zona ancora vigente, perché collegata allo stesso Piano Faunistico Venatorio 2009-2014, in proroga.

2)    Contrasto con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.

Con Determinazione n. 43/166 del 13.02.2014 il Responsabile del Settore Tecnico ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo per l’apertura della nuova attività estrattiva in oggetto, perché a norma del Piano di Tutela delle Acque, nella specifica zona “B2” non è possibile effettuare coltivazione di cave, espressamente vietata (punti a), b), c), d), relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque – Zone di protezione speciale Idrogeologica misura M2.9).

In particolare i divieti descritti alle lettere a), b) e c) riguardano la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e composti, il cambiamento dell’uso del suolo, l’utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, l’apertura ed esercizio di nuove discariche.

Lo stesso TAR nella sentenza N. 01231/2014 giudica fondata tale determinazione, pur tuttavia, eccependo e condividendo la censura con la quale viene dedotta la mancata applicazione delle attività in deroga, nelle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA, paragrafo 7 – disciplina delle ZPSI, art.7.5 –, che stabiliscono: “Sono attività in deroga quelle attività che, specificamente vietate, sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA, ma approvati prima di quest’ultimo… la deroga è comunque riapplicabile su tutti gli interventi previsti e realizzati entro il 2020”.

Occorre notare altresì, che nel giudicato della sentenza N. 01231/2014 del TAR di Lecce (in appello al Consiglio di Stato), il Collegio giudicante dichiara: «…non è in contestazione che l’area oggetto di intervento risulti perimetrata nel PRAE – Piano Regionale Attività estrattive, approvato con delibera della Giunta Regionale del 15.5.2007 n.580, come “area coltivabile per attività estrattiva e nella carta giacimentologica allegata a tale Piano la stessa è individuata come calcarenite”.».

Tale assunto del TAR, contrasta con le osservazioni del Comune di Cutrofiano accolte nella delibera della Giunta Regionale n.824 del 13.06.2006 di approvazione del PRAE, confermate poi con l’approvazione definitiva del Piano, nella delibera di Giunta Regionale del 15.5.2007 n.580.

Nella fattispecie, il Comune di Cutrofiano eccepiva nelle osservazioni, che:  “c) l’estensione del Bacino di Nord-Est, colorato in celeste, e che attualmente ospita la sola cava attiva Tundo, appare fortemente esagerata, anche in relazione alla durata del Piano; si rileva pure che la stessa insiste parzialmente in area industriale-artigianale oggetto di P.I.P.;”, e l’organo di valutazione del Settore Attività Estrattive determinava, che: “c) l’osservazione è accolta, fatte salve le attività esistenti, con rinvio alla definizione del perimetro del BC in sede di redazione del Piano, d’intesa con il Comune e nel rispetto della pianificazione comunale;”.

Per quanto esposto, si desume che il bacino di completamento (BC 120), sarebbe dovuto essere riperimetrato e ridimensionato, salvaguardando la sola attività estrattiva esistente (cava Tundo), in sede di redazione del Piano, d’intesa con il Comune e nel rispetto della pianificazione comunale.

Ciò nonostante, le modifiche conseguenti alle osservazioni valutate e accolte, non sono state rappresentate nelle planimetrie dei bacini estrattivi allegate al PRAE, pur tuttavia le stesse rimangono, di fatto, determinazioni assunte e approvate nella D.G.R. n.824 del 13.06.2006, che nella fattispecie escluderebbero di conseguenza l’area della nuova cava in oggetto dal perimetro del Bacino di Completamento (BC 120) e quindi dalle aree coltivabili previste nel PRAE, approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale del 15.5.2007 n.580.

Occorre inoltre rilevare, che nelle norme transitorie in deroga, accolte nella sentenza del TAR N. 01231/2014, nelle Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA, paragrafo 7 – disciplina delle ZPSI -, di cui all’art.7.5, si stabilisce che è consentita la coltivazione purché siano attivate alcune prescrizioni al fine di non compromettere l’uso previsto dell’area, tra cui: “Procedere al riempimento della cava, alla fine della coltivazione, secondo quanto previsto da Piano. Tale attività è inderogabile, pena il pagamento di sanzioni economiche da stabilirsi caso per caso in relazione al danno ambientale arrecato.”, tale previsione, non è inserita nel Piano di Recupero finale, allegato al progetto di cava in fase di autorizzazione, in netta difformità con la norma succitata.

 

3)    Contrasto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/p) della Regione Puglia e con il  P.T.C.P di Lecce.

L’ubicazione del progetto di cava in esame contrasta con l’area “annessa” dei Beni Architettonici Extraurbani previsti e tutelati nell’art. 3.16 delle N.T.A del PUTT/p approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000 della Puglia, ovvero delle opere di architettura vincolate come    “beni culturali” ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999 e del successivo D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai “territori costruiti”, quali di fatto le Masserie “LAME” e “PIGLIA”.

Considerato che, secondo il punto 3.16.2 delle N.T.A. del PUTT/p, gli elenchi dei Beni Architettonici Extraurbani possono subire modificazioni/integrazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, e che lo stesso PUTT/p è un piano ormai superato, dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) quest’ultimo in deroga nel presente iter autorizzativo, tuttavia vengono individuate come ulteriori beni culturali da tutelare, le suddette Masserie e le relative aree annesse.

Beni Culturali e aree annesse

Beni Culturali e aree annesse

Inoltre a conferma della valenza culturale e paesaggistica delle Masserie, si evidenzia il netto contrasto del progetto di cava, con le aree di “espansione della naturalità esistente, di prima fase e seconda fase”, rappresentate nella tavola “V51A – vincoli e salvaguardia ” del P.T.C.P di Lecce (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) in vigore

Dette Aree sono poste a salvaguardia delle Masserie su elencate, considerate “elementi della cultura materiale”.

Il P.T.C.P di Lecce, tutela e nello stesso tempo spinge l’uso del territorio come risorsa turistico agro-alimentare, in una concezione di sostenibilità nel lungo periodo.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

4)    Mancanza della Valutazione Strategica Ambientale (VAS), del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Puglia.

La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 “Norme per la disciplina delle attività delle cave” prevede, all’art. n. 31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale attraverso il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), strumento di pianificazione di settore.

Il Piano Regionale Attività Estrattive non è stato sottoposto a VAS, in quanto approvato in data antecedente l’effettiva entrata in vigore, il 31 luglio 2007, della “Parte Seconda” del d.lgs n. 152/2006, recante disposizioni in materia di VAS.

La Regione Puglia, successivamente, ha provveduto ad una “rielaborazione” del P.R.A.E. con D.G.R. n. 2112/2009, “Variazione al P.R.A.E., composta dalla Carta Giacimentologica, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento”, approvata in seguito con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010.

Il lavoro di rivisitazione del PRAE è consistito nell’eliminare lo strumento dei Piani di Bacino, e nel redigere la Carta Giacimentologica nella quale sono individuate le aree suscettibili di attività estrattive non sottostanti a vincoli o e condizionamenti ostativi all’attività stessa”, così come esplicitato nel corpo della succitata Delibera.

Nella D.G.R. n. 2112/2009 si precisa che relativamente alla Variazione del PRAE, si è ritenuto “… di non doverla sottoporre a V.A.S., in quanto si tratta di una rielaborazione del PRAE che non impatta sulla programmazione regionale attualmente vigente”.

L’orientamento dell’Amministrazione Regionale, tuttavia, non è stato condiviso dalla Commissione Europea, come comunicato con nota del 9 luglio 2014 ai Servizi regionali dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. In particolare, in detta comunicazione la Commissione, nell’ambito della procedura del caso EU PILOT 2706/11 ENVI, ha evidenziato “l’incorretta applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla VAS” del Piano Cave della Regione Puglia, auspicando “di ricevere conferma dell’impegno preso dalle Autorità italiane in merito all’avvio della procedura VAS per il succitato piano, corredato da un calendario preciso per raggiungere tale conformità”.

Sulla base di quanto osservato dalla Commissione Europea negli atti sopra citati, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1653 del 29 luglio 2014 ha disposto di sottoporre il PRAE alla procedura di VAS, come prescritto dalla legislazione di settore. Nella stessa delibera si è dato mandato alla Dirigente del Servizio Attività Economiche di individuare il soggetto giuridico idoneo a redigere gli atti necessari alla predetta VAS, ai sensi del decreto legislativo 156/2006 e ss.mm.ii. con specifiche competenze professionali, che abbia i requisiti di competenza e di esperienza nei settori della pianificazione territoriale, delle risorse estrattive e della loro coltivazione, nel settore degli studi socio-economici, nei settori geologico ed idrogeologico, nonché della difesa del suolo, delle scienze della natura e del paesaggio, con procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e pubblicità.

Considerando i fatti su riportati e il combinato disposto tra la direttiva europea, e l’art. 11, comma 5, del D.Lgs 156/2006 e ss.mm.ii., si desume che la “rielaborazione” del P.R.A.E. con D.G.R. n.2112/2009, “Variazione al P.R.A.E., composta dalla Carta Giacimentologica, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento”, successivamente approvata con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, è annullabile per violazione di legge, come prescritto nel suddetto comma 5: 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.”.

L’illegittimità del quadro normativo della “Variazione al P.R.A.E.”, approvata con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, hanno come diretta conseguenza, l’applicazione delle vecchie N.T.A. del PRAE approvato con D.G.R. del 15.5.2007 n.580, per le nuove attività estrattive e per quelle in corso di autorizzazione.

Pertanto a parere dello scrivente, l’autorizzazione alla coltivazione di una nuova cava in località “Piglia”, non può essere concessa, in virtù di quanto prescritto nel Titolo I art. 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E., approvato con D.G.R. n.580 del 15.5.2007,che dispone: “l’attività estrattiva considerata dal P.R.A.E. è attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino, dei Piani di Riordino, dei Piani Particolareggiati”, i Piani in questione non sono mai stati approvati e/o adottati.

Si consideri inoltre, quanto già detto sulle valutazioni assunte e approvate nella D.G.R. n.824 del 13.06.2006, in merito alle osservazioni fatte dal Comune di Cutrofiano, che nella fattispecie escluderebbero, di fatto, l’area della nuova cava in oggetto, dal perimetro del Bacino di Completamento (BC 120) e quindi dalle aree coltivabili nel P.R.A.E..

 

5)    Contrasto con attività Turistiche, Agroalimentari e Biologiche di eccellenza.

Il territorio interessato dal progetto di cava è costellato da aziende di pregio, quali: mass. Lame, mass. Appidè e mass. Astore, leader nei settori: olivinicolo, agroalimentare, turistico-ricettivo, biologico e di agricoltura biodinamica di qualità. Le ricadute negative dell’attività estrattiva in fase di autorizzazione, su queste aziende saranno a dir poco catastrofiche, sia in termini economici, che occupazionali.

Il deturpamento del territorio e del paesaggio, l’emissione di polveri, il rumore e quant’altro connesso all’attività estrattiva, danneggeranno in maniera irreversibile queste realtà produttive di eccellenza, che da decenni operano nel nostro paese, producendo una economia circolare e sostenibile, che molti ci invidiano.

Il Nostro paese, non può permettere la perdita di posti di lavoro e di una economia produttiva sana, che valorizza il territorio e nel contempo lo salvaguarda.

Ecco perché, si rende più che mai necessaria e urgente, una attenta analisi degli effetti e una valutazione strategica sulle incidenze negative, che le attività estrattive continuano a produrre sul Nostro territorio.

 

Cutrofiano, 03.08.2016