Ordinanza Sindacale del 1991, Decreto Occupazione d'urgenza

Storia di ordinaria mala amministrazione!


Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, abbiamo assistito “… a cose che voi umani non potete nemmeno immaginare”.

Tra queste cose, evidenziamo un tragicomico finale nelle controversie Morelli – Mariano e Gigante, contro il Comune di Cutrofiano ai danni della Comunità Cutrofianese per una rilevante cifra di ben 740.000,00 euro circa.

Incominciamo, ripresentando un vecchio articolo sullo stesso argomento dal titolo:

>>Esproprio illegittimo, il delegato al bilancio Gorgoni parla di probabile danno erariale.

Di seguito potete leggere per intero il verbale del Consiglio Comunale di Cutrofiano, del 30.09.2014 in cui il delegato Gorgoni junior, denunciava il probabile danno erariale, nel debito fuori bilancio, introducendo la discussione nel Consiglio Comunale e votando la delibera, in evidente conflitto di interesse, visto che la faccenda coinvolge anche il padre, l’allora Sindaco Gorgoni senior:

Ed ecco inoltre, il verbale del Consigli Comunale di Cutrofiano, del 28.11.2014, in cui lo stesso delegato Gorgoni junior senza nessun collegamento al punto all’ordine del giorno in discussione, ha usato per fini personali il palcoscenico dell’Assise Comunale, blaterando e inveendo contro chi ha solo riportato le parole, che lui stesso ha pronunciato:

 

  • La Storia e i fatti.

La vicenda parte dall’approvazione da parte dell’ultima Amministrazione del Sindaco Vergine, di un Piano di Zona P.E.E.P. (Piano di Edilizia Economica e Popolare ) delle aree in prossimità di via Matera (comparto A.3.7 del nostro Programma di fabbricazione), con delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 22.11.1983, notificata ai rispettivi proprietari dei terreni.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n.141 del 27.10.1984, la zona in questione veniva assegnata allo IACP di Lecce, secondo le disposizioni della legge 457/78, al fine di realizzare una costruzione di appartamenti di Edilizia Economica e Popolare.

Con il subentro dell’Amministrazione presieduta dall’avv. Mario Gorgoni, il Sindaco pro tempore emana un decreto sindacale n. 13 del 09/02/1987, in cui si prescriveva l’occupazione d’urgenza dei terreni, di proprietà Gigante e Morelli – Mariano.

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Decreto occupazione d'urgenza Sindaco Gorgoni, anno 1987 2.58 MB 11 downloads

Decreto occupazione d'urgenza, Sindaco Gorgoni avv. Mario, anno 1987 ...

Il decreto emanato fu eseguito con verbale di consistenza ed immissione in possesso in data 09.03.1987.

Nell’aprile del 1987, entro i 60 gg. dalla notifica del decreto sindacale succitato, i proprietari Morelli – Mariano, ricorrevano al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) contro il Comune di Cutrofiano, ravvisando anomalie formali nel decreto sindacale di esproprio d’urgenza dei propri terreni.

Con la pendenza del ricorso al TAR dei Signori Morelli – Mariano, veniva comunque presentato il progetto da parte dell’IACP, comunque approvato dal Comune con Concessione Edilizia n.2175/87 e comunque dato inizio dei lavori per la costruzione delle palazzine in progetto.

Dopo la caduta dell’Amministrazione Gorgoni senior, nel dicembre 1988 si insedia il Sindaco Melissano, il quale si trova di fronte al ricorso Morelli – Mariano ancora pendente e le palazzine dell’IACP, in avanzato stato di realizzazione, con la conseguente irreversibile modifica dello stato dei luoghi.

Con sentenza n. 21/91, pubblicata in data 09.01.1991 il TAR di Lecce stabiliva la fondatezza del ricorso dei Sigg. Morelli- Mariano, sul punto del decreto sindacale n. 13 del 09/02/1987, sancendo l’annullamento dell’atto impugnato, per violazione delle disposizione in materia di controllo, in quanto l’atto monocratico del Sindaco Gongoni senior non era stato sottoposto alla validazione dell’allora Co.Re.Co (Comitato Regionale di Controllo), si legge: “… l’omissione di tale adempimento impedisce la produzione di effetti giuridici e porta a qualificare come priva di titolo l’attività materiale di apprensione del bene”.

Per quanto esposto, si desume che il decreto sindacale di cui sopra, non è divenuto illegittimo perché non convertito in definitivo prima della decorrenza dei termini di cinque anni dall’occupazione d’urgenza, ma perché è stato annullato dal TAR ben prima di tale termine.

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Sentenza del T.A.R. contro il Comune di Cutrofiano, anno 1991 590.57 KB 11 downloads

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di lecce, contro il Comune di Cutrofiano,...

Con la sentenza del TAR n. 21/91, tutti gli atti e le procedure conseguenti al decreto Gorgoni, sono nulli e privi di efficacia.

D’innanzi a tale sentenza l’Amministrazione Melissano non ha ricorso al Consiglio di Stato e non si conoscono i motivi di tale scelta.

Con il senno di poi, la stessa Amministrazione Gorgoni senior nel 1987, visto il ricorso pendente del TAR avrebbe potuto annullare il proprio Decreto d’urgenza in autotutela riemanando un decreto successivo validato dal Co.Re.Co., considerato che gli effetti di tale provvedimento non avrebbero prodotto conseguenze visto che lo stesso Sindaco pro tempore ha rilasciato la concessione edilizia successivamente, … ma questo con il senno di poi, visto con gli occhi di oggi.

È pur vero che le amministrazioni che si sono succedute sono state inerti, rispetto al problema.

Sta di fatto che la richiesta risarcitoria in sede civile dei Sigg. Morelli – Mariano, arriva a sentenza di primo grado nel Marzo 2003, condannando il Comune di Cutrofiano al risarcimento di € 178.539,79, più spese processuali di € 7.009,77.

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Sentenza Tribunale Civile Sigg. Morelli - Mariano, anno 2003 908.23 KB 9 downloads

Sentenza risarcitoria Tribunale Civile Sigg. Morelli - Mariano, anno 2003 ...

L’Amministrazione Matteo subentrata nel 2001, e preso atto della sentenza di primo grado incarica l’avvocato Stefanizzi per un ricorso in appello, ma il Giudice condanna ancora il Comune a pagare le somme dovute come risarcimento, cui la stessa Amministrazione Matteo ha dovuto fare fronte, trovando le risorse nel bilancio Comunale.

Con l’insediamento dell’Amministrazione Tarantini nel maggio 2006, i Sigg. Gigante con un atto di citazione nel 2007, notificano un contenzioso al Comune, con richiesta di risarcimento come in precedenza i Sigg. Morelli – Mariano.

Il Comune di Cutrofiano in un primo momento non si costituisce con un proprio legale, fino al 2008 in cui l’Amministrazione Tarantini, conferisce un incarico all’avv. Bidetti junior per la costituzione a giudizio.

La sentenza immediatamente esecutiva, arriva in data 24.09.2013, il Giudice monocratico ha riconosciuto, un’occupazione usurpativa e quindi il Comune è stato condannato al risarcimento del danno nella misura di € 700.000,00 euro, oltre quelle già sborsate nel 2003.

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Sentenza Tribunale Civile Sigg. Gigante, anno 2013 4.92 MB 16 downloads

Sentenza risarcitoria Tribunale Civile seconda sezione, Sigg. Gigante, anno 2013 ...

La prima Amministrazione Rolli, quindi ha dovuto pagare accordandosi con i Sigg. Gigante la prima rate di € 450.000,00, trovando le risorse nel bilancio Comunale, incaricando successivamente l’avv. Bidetti junior a ricorrere in appello.

Come ultimo atto della lunghissima e tortuosa vicenda, si è arrivati al Consiglio Comunale di ieri 04.08.2017, con la presa d’atto della scrittura transattiva dei Sigg. Gigante, acquisita in data 23.06.2017 al prot. N. 7490, in cui i proponenti chiedono di chiudere la vicenda accordandosi con il Comune di Cutrofiano per la somma complessiva di € 550.000,00 a risarcimento del danno subito, proposta quest’ultima approvata solo dalla maggioranza in Consiglio.

 

  • Conclusioni

Abbiamo riassunto una lunghissima e sciagurata vicenda amministrativa di ben 34 anni, che trova il suo nefasto epilogo oggi, causato da una mala amministrazione della cosa pubblica ai danni dei Cittadini.

Permetteteci di aggiungere, che il delegato Gorgoni junior infischiandosene del comma 2 dell’articolo 78 del T.U.E.L – D.lgs 267/2000, che dispone: “2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.” ha per ben 2 volte partecipato attivamente alla discussione nel Consiglio Comunale e votato a favore delle delibere correlate, pur avendo un rapporto di parentela diretto con uno dei protagonisti principali della vicenda.

Ciò nonostante siamo concordi, quando il delegato Gorgoni Junior nel C.C. del 30.09.2014 dice riguardo le amministrazioni precedenti: “… le amministrazioni, sono mancate proprio in un altro aspetto, ancora più grave e che costituisce sì un danno erariale. Mi riferisco alle precedenti. Stiamo parlando di una zona che è stata occupata illegittimamente e in maniera verbale è stata consegnata a IACP. Lo IACP è stato immesso in possesso di un bene di terzi da parte dell’amministrazione comunale. L’amministrazione comunale cosa ha fatto? Ha preso questo bene, ha messo lo IACP in possesso, il quale ha costruito, ha dato gli immobili alle persone e non c’è stata un’amministrazione in passato che abbia richiesto le risorse allo IACP.”.

Inoltre ci permettiamo di evidenziare come la maggior parte delle somme sborsate dalla Comunità per questa vicenda, derivino da interessi e more maturate negli anni, a cui si è posto rimedio solo nel 2013.

Concludiamo dicendo, che è interesse dei Cittadini Cutrofianesi coinvolgere la Corte dei Conti, al fine di appurare o meno un eventuale danno erariale per il caso specifico e se ravvisato qualunque illecito, consentire alla giustizia l’individuazione dei responsabili, al fine di far pagare a Loro, con le proprie risorse patrimoniali i danni cagionati e non sempre a noi comuni Cittadini.

(*) Documentazione richiesta, con istanza di accesso formale a documenti amministrativi acquisita in data 11.02.2015/prot. n.1621.